logo_v5.jpg (22023 byte) Regolamento per
gli Espositori

Art. 1 – Sono ammessi liberamente i minerali grezzi, i fossili stranieri, le pietre tagliate ad uso collezionistico,le conchiglie, le attrezzature di ricerca scientifica ed i libri, le riviste e le pubblicazioni di argomento mineralogico. E’ consentita l’esposizione di articoli di bigiotteria, oggetti montati e lavorati.In base alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939, è tassativamente vietata l’esposizione di fossili italiani.L’espositore è tenuto a rispettare tale norma sotto pena di espulsione.

Art. 2 – Per ogni esemplare esposto devono essere indicati il nome e la località di provenienza. I campioni incollati o riparati devono essere segnalati.

Art. 3 – Il mancato utilizzo degli spazi prenotati non prevede rimborso.I tavoli che non saranno occupati da parte dei titolari senza giustificato preavviso, entro le ore 11,30, verranno assegnati ad eventuali richiedenti. Lampade e prese di corrente devono essere conformi alla normativa CEE e rispondenti alla normativa sulla sicurezza

Art. 4 – Non verranno prese in considerazione prenotazioni non accompagnate dal pagamento dei previsti canoni di noleggio.

Art. 5 – E’ fatto obbligo a tutti gli espositori di rispettare gli orari di apertura e di chiusura della Manifestazione, pertanto, non sarà consentito agli espositori ritirare quanto esposto prima dell’orario di chiusura.

Art. 6 – L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati.; declina ogni responsabilità anche per i rischi naturali di forza maggiore.

Art. 7 – Nel caso la Mostra non dovesse aver luogo, per cause di forza maggiore, la responsabilità dell’Organizzazione, sarà limitata al puro rimborso delle somme versate dagli espositori.

Art. 8 – Nel caso in cui la Mostra, dopo l’avvenuta apertura, dovesse essere sospesa a causa di eventi imprevisti, l’Organizzazione non è tenuta a restituire le quote di partecipazione incassate.

 Art. 9 – L’Organizzazione, a mezzo della sua Segreteria, si riserva nel corso della Mostra, anche in deroga al presente regolamento di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la Manifestazione ed i servizi ad essa inerenti.

Tali norme hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

Art. 10 – La Società organizzatrice elegge il proprio domicilio legale in Gavi, Via Mameli 56, (Alessandria) in caso di controversia di qualsiasi natura.

Art. 11 – L’Organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale inosservanza da parte degli Espositori delle disposizioni di legge in materia giuridica e fiscale.
Art. 12 – L’Espositore, firmando la scheda di adesione si impegna a rispettare integralmente il presente Regolamento

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