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Regolamento per gli Espositori |
Art. 1 Sono ammessi liberamente i minerali grezzi, i fossili stranieri, le pietre tagliate ad uso collezionistico,le conchiglie, le attrezzature di ricerca scientifica ed i libri, le riviste e le pubblicazioni di argomento mineralogico. E consentita lesposizione di articoli di bigiotteria, oggetti montati e lavorati.In base alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939, è tassativamente vietata lesposizione di fossili italiani.Lespositore è tenuto a rispettare tale norma sotto pena di espulsione.
Art. 2 Per ogni esemplare esposto devono essere indicati il nome e la località di provenienza. I campioni incollati o riparati devono essere segnalati.
Art. 3 Il mancato utilizzo degli spazi prenotati non prevede rimborso.I tavoli che non saranno occupati da parte dei titolari senza giustificato preavviso, entro le ore 11,30, verranno assegnati ad eventuali richiedenti. Lampade e prese di corrente devono essere conformi alla normativa CEE e rispondenti alla normativa sulla sicurezza
Art. 4 Non verranno prese in considerazione prenotazioni non accompagnate dal pagamento dei previsti canoni di noleggio.
Art. 5 E fatto obbligo a tutti gli espositori di rispettare gli orari di apertura e di chiusura della Manifestazione, pertanto, non sarà consentito agli espositori ritirare quanto esposto prima dellorario
di chiusura.Art. 6 LOrganizzazione non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati.; declina ogni responsabilità anche per i rischi naturali di
forza maggiore.Art. 7 Nel caso la Mostra non dovesse aver luogo, per cause di forza maggiore, la responsabilità dellOrganizzazione, sarà limitata al puro rimborso delle somme versate dagli espositori.
Art. 8 Nel caso in cui la Mostra, dopo lavvenuta apertura, dovesse essere sospesa a causa di eventi imprevisti, lOrganizzazione non è tenuta a restituire le quote di partecipazione incassate.
Art. 9 LOrganizzazione, a mezzo della sua Segreteria, si riserva nel corso della Mostra, anche in deroga al presente regolamento di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la Manifestazione ed i servizi ad essa inerenti.
Tali norme hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.
Art. 10 La Società organizzatrice elegge il proprio domicilio legale in Gavi, Via Mameli 56, (Alessandria) in caso di controversia di qualsiasi natura.
Art. 11 LOrganizzazione declina ogni
responsabilità per leventuale inosservanza da parte degli Espositori delle
disposizioni di legge in materia giuridica e fiscale.
Art. 12 LEspositore, firmando la scheda di adesione si impegna a rispettare
integralmente il presente Regolamento